1. Gli aeroporti di Fiumicino, Ciampino, Roma Urbe e Viterbo costituiscono il sistema aeroportuale della città di Roma, capitale della Repubblica, di seguito denominato «sistema aeroportuale della capitale», ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia.
2. Il sistema aeroportuale della capitale è di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 698 del codice della navigazione. Il ruolo funzionale dei singoli aeroporti componenti il sistema è stabilito in coerenza con il Piano nazionale degli aeroporti.
1. Alla società Aeroporti di Roma Spa, concessionaria della gestione degli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino, di seguito denominata «società concessionaria», è affidata la realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali del sistema aeroportuale della capitale nonché la gestione degli aeroporti di Roma Urbe e di Viterbo. Essa provvede alla gestione unitaria degli aeroporti costituenti il citato sistema aeroportuale nel rispetto dell'articolo 705 del codice della navigazione. A tal fine la società concessionaria adegua la propria compagine societaria per consentire la rappresentanza del comune e della provincia di Viterbo nonché della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della medesima provincia.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società concessionaria adempie alle disposizioni
1. La società concessionaria elabora i piani regolatori degli aeroporti di Roma Urbe e di Viterbo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e li sottopone all'ENAC per l'approvazione ai sensi della normativa vigente in materia. La società concessionaria adegua le infrastrutture, gli impianti e i sistemi dei suddetti aeroporti e realizza le opere previste nei piani regolatori per garantire l'inizio delle operazioni e lo sviluppo dei medesimi aeroporti secondo le previsioni temporali dei medesimi piani.
1. La società concessionaria assicura con propri finanziamenti la realizzazione delle infrastrutture e delle opere aeroportuali di cui all'articolo 3, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture, impianti e sistemi.
1. È istituito sull'aeroporto di Rieti il Parco dell'aria, con finalità di promozione della cultura aeronautica, di esercizio del volo a vela e di formazione e di perfezionamento dei relativi piloti.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENAC approva il regolamento del Parco dell'aria in Rieti, determinandone l'ambito territoriale, le limitazioni all'uso del volo a motore all'interno del Parco, il
1. L'area circostante l'aeroporto di Rieti è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli da 707 a 716 del codice della navigazione, nonché agli ulteriori vincoli aeronautici stabiliti dall'ENAC a tutela delle attività di volo da svolgersi nel Parco dell'aria in Rieti.
1. La società di cui all'articolo 5, comma 3, provvede in proprio alla realizzazione delle infrastrutture aeroportuali e delle opere di miglioramento della ricettività dell'aeroporto di Rieti a sostegno delle manifestazioni sportive.