PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Sistema aeroportuale della città di Roma, capitale della Repubblica).

      1. Gli aeroporti di Fiumicino, Ciampino, Roma Urbe e Viterbo costituiscono il sistema aeroportuale della città di Roma, capitale della Repubblica, di seguito denominato «sistema aeroportuale della capitale», ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia.
      2. Il sistema aeroportuale della capitale è di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 698 del codice della navigazione. Il ruolo funzionale dei singoli aeroporti componenti il sistema è stabilito in coerenza con il Piano nazionale degli aeroporti.

Art. 2.
(Gestione del sistema aeroportuale
della capitale).

      1. Alla società Aeroporti di Roma Spa, concessionaria della gestione degli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino, di seguito denominata «società concessionaria», è affidata la realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali del sistema aeroportuale della capitale nonché la gestione degli aeroporti di Roma Urbe e di Viterbo. Essa provvede alla gestione unitaria degli aeroporti costituenti il citato sistema aeroportuale nel rispetto dell'articolo 705 del codice della navigazione. A tal fine la società concessionaria adegua la propria compagine societaria per consentire la rappresentanza del comune e della provincia di Viterbo nonché della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della medesima provincia.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società concessionaria adempie alle disposizioni

 

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previste dalla normativa vigente per la stipula della convenzione e il contratto di programma con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Art. 3.
(Piani regolatori e sviluppo degli aeroporti di Roma Urbe e di Viterbo).

      1. La società concessionaria elabora i piani regolatori degli aeroporti di Roma Urbe e di Viterbo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e li sottopone all'ENAC per l'approvazione ai sensi della normativa vigente in materia. La società concessionaria adegua le infrastrutture, gli impianti e i sistemi dei suddetti aeroporti e realizza le opere previste nei piani regolatori per garantire l'inizio delle operazioni e lo sviluppo dei medesimi aeroporti secondo le previsioni temporali dei medesimi piani.

Art. 4.
(Investimenti).

      1. La società concessionaria assicura con propri finanziamenti la realizzazione delle infrastrutture e delle opere aeroportuali di cui all'articolo 3, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture, impianti e sistemi.

Art. 5.
(Parco dell'aria in Rieti).

      1. È istituito sull'aeroporto di Rieti il Parco dell'aria, con finalità di promozione della cultura aeronautica, di esercizio del volo a vela e di formazione e di perfezionamento dei relativi piloti.
      2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENAC approva il regolamento del Parco dell'aria in Rieti, determinandone l'ambito territoriale, le limitazioni all'uso del volo a motore all'interno del Parco, il

 

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livello di garanzia di tutela ambientale nella realizzazione delle infrastrutture di supporto all'attività volovelistica, i sistemi di sorveglianza, e propone al Ministro dei trasporti l'iniziativa di eventuali modifiche, ove necessarie, al codice della navigazione.
      3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENAC, d'intesa con la regione Lazio, la provincia di Rieti e il comune di Rieti, costituisce una società per la gestione dell'aeroporto di Rieti, aperta anche a partecipazioni minoritarie di soggetti privati individuati tramite procedure di evidenza pubblica.
      4. La gestione dell'aeroporto di Rieti è affidata in concessione dall'ENAC alla società di cui al comma 3 per la durata di anni venti, fatto salvo l'obbligo di mantenere la vocazione di sostegno del volo a vela. Entro sei mesi dalla data dell'affidamento in concessione, la società di cui al comma 3 stipula la convenzione e il contratto di programma con l'ENAC.

Art. 6.
(Vincoli della proprietà privata
nelle aree limitrofe all'aeroporto di Rieti).

      1. L'area circostante l'aeroporto di Rieti è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli da 707 a 716 del codice della navigazione, nonché agli ulteriori vincoli aeronautici stabiliti dall'ENAC a tutela delle attività di volo da svolgersi nel Parco dell'aria in Rieti.

Art. 7.
(Investimenti infrastrutturali
per il Parco dell'aria in Rieti).

      1. La società di cui all'articolo 5, comma 3, provvede in proprio alla realizzazione delle infrastrutture aeroportuali e delle opere di miglioramento della ricettività dell'aeroporto di Rieti a sostegno delle manifestazioni sportive.

 

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      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti, possono essere destinate, per le finalità di cui al comma 1, le eventuali ulteriori risorse rese disponibili dall'ENAC ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.